Art. 118
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[1](Art. 118, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]E' vietato ai direttori:
- a)di consentire rinnovazioni e minorazioni di cambiali senza la deliberazione della Commissione di sconto, in conformita' dell'articolo 108;
- b)di ricevere nuove cambiali dai debitori ammessi a transazione, fino all'estinzione del debito transatto;
- c)di fare nuovi sconti a favore dei debitori del Banco per cambiali dichiarate immobilizzate dalle ispezioni governative, come pure a favore di debitori morosi del Banco o delle sue aziende.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva