Art. 119
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[1]((Le formalita' richieste per lo sconto delle cambiali valgono anche per lo sconto degli assegni bancari, nonche', in quanto siano applicabili per lo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni ai termini di legge, delle note di pegno e degli altri titoli ed effetti di cui all'art. 6 dello statuto.
[2]Per lo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole, dei titoli, sui quali il Banco puo' fare anticipazioni, a norma di legge, provvede il direttore senza che intervenga la Commissione di sconto)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva