Art. 12
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[1](Art. 12, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Agli effetti della ineleggibilita' e della incompatibilita', la breve interruzione del corso abituale dei rapporti di interesse per operazioni cambiarie, non basta per togliere ad essi quel carattere di permanenza, indicato nell'art. 4 dello statuto con le parole «esposizione cambiaria permanente».`
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva