Art. 120
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[1](Alt. 120, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]I titoli nominativi, dei quali si scontino le semestralita', senza che intervenga la Commissione di sconto, debbono essere liberi da qualunque vincolo.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva