Art. 125

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 125, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Ad eccezione delle fedi di deposito in zolfi, che con speciali distinte si presentano al funzionante capo-sconti, i titoli sui quali si richiede l'anticipazione sono presentati dalla parte direttamente al cassiere, accompagnati da apposita distinta, la quale, a sua cura, e munita del suo visto, e' passata all'impiegato incaricato del servizio per redigere la cartella.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art125 · fonte su Normattiva