Art. 125
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[1](Art. 125, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Ad eccezione delle fedi di deposito in zolfi, che con speciali distinte si presentano al funzionante capo-sconti, i titoli sui quali si richiede l'anticipazione sono presentati dalla parte direttamente al cassiere, accompagnati da apposita distinta, la quale, a sua cura, e munita del suo visto, e' passata all'impiegato incaricato del servizio per redigere la cartella.
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