Art. 128
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[1]((Sui titoli nominativi possono essere consentite anticipazioni, purche' essi siano trasferiti al Banco o vincolati a favore del medesimo nelle forme di legge.
[2]Per le anticipazioni su titoli intestati ad Enti morali occorrono il consenso delle autorita' tutorie, a norma delle leggi speciali e il relativo atto d'obbligo)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva