Art. 129-bis

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((Ad eccezione delle fedi di deposito, che con speciali distinte si presentano al capo del competente ufficio, e delle merci che debbono essere consegnate ai magazzinieri designati dal Banco, i titoli e valori sui quali si chiede l'anticipazione sono presentati dalla parte direttamente al cassiere, accompagnati da apposita distinta, la quale, a sua cura, e munita del suo visto, e' passata all'impiegato incaricato del servizio per la redazione della cartella)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art129bis · fonte su Normattiva