Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 13, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Al principio di ogni sessione la Direzione generalo e' tenuta a comunicare al Consiglio la notizia dei fatti sopraggiunti, per i quali, ai termini dello statuto, s'incorra nella decadenza dall'ufficio di componente il Consiglio generale o il Consiglio d'amministrazione, nonche' degli affari nei quali i componenti il Consiglio generale non abbiano voto deliberativo, ai termini dell'art. 16 dello statuto stesso.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art13 · fonte su Normattiva