Art. 13
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[1](Art. 13, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Al principio di ogni sessione la Direzione generalo e' tenuta a comunicare al Consiglio la notizia dei fatti sopraggiunti, per i quali, ai termini dello statuto, s'incorra nella decadenza dall'ufficio di componente il Consiglio generale o il Consiglio d'amministrazione, nonche' degli affari nei quali i componenti il Consiglio generale non abbiano voto deliberativo, ai termini dell'art. 16 dello statuto stesso.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva