Art. 132
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[1](Art. 132, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il pegnorante che voglia sostituire altri titoli a quelli depositati, ritirare il pegno in tutto o in parte, o staccare le cedole dai titoli, ai termini dell'articolo precedente, deve darne avviso alla Cassa almeno un giorno prima.
[3]Non presentandosi nel giorno stabilito, l'operazione non puo' compiersi, se non sia rinnovato l'avviso.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva