Art. 135
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[1](Art. 135, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Banco riceve versamenti di somme per rilasciare, come titolo di credito, fedi o polizzini. Presso la sede di Palermo esso riceve anche somme da accreditarsi in conto-corrente per madre-fede, senza interesse.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva