Art. 14
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[1](Art. 14, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Consiglio, nella prima tornata di ogni sessione ordinaria, nomina il seggio presidenziale composto del presidente, di un vice presidente, di un segretario e di un vice segretario.
[3]Il seggio presidenziale rimane cosi' costituito anche per le sessioni straordinarie che possono tenersi sino alla convocazione della nuova sessione ordinaria.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva