Art. 143
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[1](Art. 143, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Per la sottoscrizione di chi non sappia o non possa firmare e' necessaria l'attestazione del notaio sullo stesso titolo di credito.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva