Art. 144
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[1](Art. 144, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La girata puo' contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dall'intestatario o girante, e puo' indicare anche a quali condizioni dubbi eseguirsi il pagamento.
[3]La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finche' non sia dimostrato l'adempimento di essa.
[4]Le girate condizionate o indicanti speciali cause di pagamento devono scriversi a mano.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva