Art. 145

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 145, Reg gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Tutte le firme esistenti sopra un titolo apodissario, siano esse di ditte di commercio, o di rappresentanti di corporazioni, enti morali, Consigli d'amministrazione ed altro, qualora si tratti di girate semplici, sono ammesse senza niuna giustificazione, ne' autenticazione.

[3]Sono pure ammesse senza giustificazione ne' autenticazione le firme di girate condizionate, purche' non siano di parti precedenti.

[4]Sono poi ammesse senza autenticazione, sempre quando non si tratti di parti prendenti, le firme di persone chiamate per aver cognizione di un pagamento o di un fatto qualunque risultante dalla girata, ed anche in seguito ad un «Cassa per me»; dovendosi, in massima, tener conto e badare che siano giustificate ed autenticate da notai solamente le firme delle parti prendenti, e quelle fra le firme intermedie per le quali vi sia espressa condizione nella girata.

[5]Le firme delle persone che accettano pagamenti a saldo finale, e quelle fatte per mutui, e compre-vendite ed altri contratti, non sono ammesse senza la formalita' dell'autenticazione.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art145 · fonte su Normattiva