Art. 146

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[1](Art. 146, Reg. gen. approvato con R. D..2 agosto 1908, n. 615).

[2]La girata apposta su di un titolo apodissario, sempre che non sia accettata dal giratario, puo' annullarsi dal girante, non con cancellature, abrasioni o in altra forma, ma con una delle formule «Cassa per me», «Annullo la suddetta gira», «Banco pagate, ecc.», od altra equivalente. Cosi' la formula, come la girata che si annulla, debbono essere firmate dal girante.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art146 · fonte su Normattiva