Art. 15

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[1](Art. 15, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Nel caso in cui ad una tornata del Consiglio generale non intervenga, ne' il presidente ne' il vice presidente, il consigliere anziano per eta' assume temporaneamente la presidenza. In mancanza del segretario e del vice segretario, ne fa le veci il piu' giovane dei consiglieri.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art15 · fonte su Normattiva