Art. 151
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[1](Art. 151, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le condizioni contenute nelle girate, per le quali occorra accertare che siano stati eseguiti i necessari adempimenti, sono quelle scritte ed indicate chiaramente dalle parti con formole esplicite, come per esempio:
[3]«Banco non pagate se non, ecc.», ovvero: «Banco pagate purche', ecc.» od anche: «Banco pagate con firma autentica di N. N.», ed altra che chiaramente importi condizione.
[4]Le formole:
[5]«Banco pagate a N. N. come... o quale... o nella qualita' di procuratore, di cessionario, di erede, ecc. ecc.»; oppure:
[6]«Banco pagate ad N. N. per eseguire o compiere tale o tale altro incarico o pagamento», non sono ritenute come condizioni, ma come semplici causali. Per le girate contenenti queste formole non si richieggono formalita' o giustificazioni, considerandosi il pagamento fatto liberamente al giratario.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva