Art. 155
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[1](Art. 155, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Qualora nel contratto di matrimonio i coniugi o uno di essi siensi riservata la facolta' di provvedere circa l'impiego, o se il vincolo dell'impiego o reimpiego, nel contratto di matrimonio sia stato stabilito in forma generica, l'impiego medesimo puo' esser fatto, nel primo caso col semplice consenso dei coniugi o di uno di essi a norma dei patti nuziali, e nel secondo caso con acquisto di rendita pubblica iscritta sul Debito pubblico italiano, ovvero in cartelle fondiarie del Banco di Sicilia; ma la somma indicata nel titolo apodissario non e' pagata, in entrambi i casi, se non dopo giustificato il seguito impiego col vincolo dotale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva