Art. 156
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[1](Art. 156, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n.615).
[2]Se nel contratto di matrimonio sia stato convenuto di fare l'impiego col consenso del dotante o di altra persona capace, il pagamento e' fatto, qualora si giustifichi l'impiego, col consenso di coloro che debbono esserne intesi.
[3]Se poi questi ultimi non volessero o non potessero esprimere la loro volonta', il danaro non puo' venire pagato che per decreto del magistrato competente e con l'adempimento delle condizioni da esso prescritte.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva