Art. 157
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[1](Art. 157, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Qualora per giudicato, testamento od altro titolo, debba venire pagato danaro costituito o da costituirsi in dote, con la espressa condizione d'investirlo in un determinato impiego, il pagamento non si eseguisce se non, o dopo giustificato il seguito impiego, o alla persona che sia dal magistrato competente incaricata, sotto la propria responsabilita', di eseguirlo.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva