Art. 159
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[1](Art. 159, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il pagamento di denaro di minori o di altri incapaci, quante volte debba esser fatto con la espressa condizione che sia investito in un impiego determinato, sia che la scelta del detto impiego abbia per base la spontanea volonta' del disponente, sia che derivi da un titolo o giudicato preesistente, viene eseguito o previo l'accertamento del seguito impiego, e con le modalita' stabilite, o alla persona incaricata dal magistrato competente di eseguire l'impiego stesso, sotto la propria responsabilita'.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva