Art. 16
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[1](Art. 16, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Con l'avviso di convocazione, di cui all'art. 5, il direttore generale informa i revisori dei conti ed i supplenti - ove occorra che il conto dell'esercizio precedente, esaminato e documentato, e' posto a loro disposizione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva