Art. 162
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[1](Art. 162, Reg. gen. approvato e n R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Sulle fedi di credito, polizze e polizzini disposti per passaggio di credito, vieni apposta, per norma dell'impiegato, incaricato del servizio, la formola: «In credito di N. N. condizionata» quando la somma sia soggetta a condizione.
[3]La disposizione, di cui e' parola, e' limitata a quelli tra i predetti titoli, i quali trovinsi ancora presso coloro che possano disporne.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva