Art. 163
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[1](Art. 163, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le polizze, che si debbono addebitare sulle madre-fedi di denaro condizionato o vincolato, debbono essere sottoposte ad esame allo scopo di accertare se la condizione o il vincolo si trovi esattamente adempiuto, a termini del presente regolamento, dopo di che si appone su di esse la indicazione: «si noti» per far eseguire l'addebito al conto relativo.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva