Art. 165
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 165, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Ogni volta che sui titoli apodissari occorrano adempimenti o si incontrino difficolta', che ne impediscano il pagamento, debbono annotarsi, per norma delle parti, le ragioni dell'impedimento in calce ai titoli medesimi.
[3]E' vietato di respingere titoli apodissari, senza indicarne le ragioni.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva