Art. 165

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[1](Art. 165, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Ogni volta che sui titoli apodissari occorrano adempimenti o si incontrino difficolta', che ne impediscano il pagamento, debbono annotarsi, per norma delle parti, le ragioni dell'impedimento in calce ai titoli medesimi.

[3]E' vietato di respingere titoli apodissari, senza indicarne le ragioni.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art165 · fonte su Normattiva