Art. 166
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[1](Art. 166, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Quando dall'esame dei documenti richiesti ed esibiti risulti che le condizioni ed i vincoli imposti nella girata e gli altri estremi di legge siano esattamente adempiuti, l'impiegato, di cui all'articolo 164, appone sul titolo il visto con la sua firma, ed il titolo stesso e' ammesso al pagamento, da eseguirsi nel modo stabilito dall'art. 142.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva