Art. 167

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[1](Art. 167, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Chiunque passi con la formola visto, polizze, fedi o polizzini, senza essersi assicurato dell'adempimento delle condizioni apposte sui detti titoli o delle formalita' richieste, o con autentica falsa, e' materialmente responsabile verso il Banco, ogni eccezione rimossa.

[3]Il Banco e' responsabile unicamente della capacita' e legittimita' dell'ultima firma o parte prendente dei titoli apodissari, e quindi non e' responsabile della capacita' e legittimita' delle firme dell'intestatario, ne' di quelle dei giratari intermedi.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art167 · fonte su Normattiva