Art. 17
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[1](Art. 17, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Consiglio puo' delegare a qualcuno dei suoi componenti o ad apposite Commissioni l'esame preventivo degli affari notati all'ordine del giorno.
[3]Le relazioni e le proposte del Consiglio d'amministrazione e dei consiglieri debbono essere depositate presso la presidenza, a disposizione del Consiglio e dell'ispettore governativo o del delegato del Mini tinto del tesoro, almeno 24 ore prima che abbia luogo la discussione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva