Art. 170
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[1](Art. 170, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Nella domanda, di cui all'articolo precedente, deve essere indicato:
- a)per le fedi e polizzini la somma, la data di emissione, il numero progressivo, le girate, se ve ne siano;
- b)per le polizze notate, oltre le dette indicazioni, la intestazione del conto corrente.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva