Art. 171

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[1]((La domanda deve essere accompagnata dal consenso dell'intestatario, prestato per atto pubblico, nel caso in cui il titolo apodissario sia intestato a persona diversa dal richiedente.

[2]In casi eccezionali, e specialmente quando risulti difficile rintracciare l'intestatario o gli eredi di lui, o quando, essendo morto, da qualche tempo l'intestatario, ne' gli eredi di lui, ne' altri aventi causa abbiano avanzata domanda per ottenere il pagamento della somma rappresentata dal titolo dichiarato smarrito o distrutto, la Direzione generale puo' esonerare il richiedente dall'obbligo stabilito nel comma precedente)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art171 · fonte su Normattiva