Art. 173
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[1](Art. 173, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Trattandosi di titoli pertinenti a pubbliche Amministrazioni, le domande ed i consensi sono fatte e prestati da chi legalmente le rappresenta, per mezzo anche di lettera ufficiale, e l'atto d'obbligo puo' redigersi con privata scrittura, da aver forza di atto pubblico, dietro autorizzazione dell'autorita' tutoria, o della governativa, secondo i casi.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva