Art. 173

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 173, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Trattandosi di titoli pertinenti a pubbliche Amministrazioni, le domande ed i consensi sono fatte e prestati da chi legalmente le rappresenta, per mezzo anche di lettera ufficiale, e l'atto d'obbligo puo' redigersi con privata scrittura, da aver forza di atto pubblico, dietro autorizzazione dell'autorita' tutoria, o della governativa, secondo i casi.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art173 · fonte su Normattiva