Art. 174

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[1](Art. 174, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Per i titoli di somma inferiore a lire duecento, non pertinenti a pubbliche Amministrazioni per le quali provvede l'art. 173, il consenso e l'atto d'obbligo, prescritti dagli articoli 171 e 172, possono essere redatti con privata scrittura debitamente registrata.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art174 · fonte su Normattiva