Art. 174
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 174, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Per i titoli di somma inferiore a lire duecento, non pertinenti a pubbliche Amministrazioni per le quali provvede l'art. 173, il consenso e l'atto d'obbligo, prescritti dagli articoli 171 e 172, possono essere redatti con privata scrittura debitamente registrata.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva