Art. 177
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[1](Art. 177, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]I documenti in base ai quali si eseguisca il rimborso tengono luogo del titolo smarrito o distrutto, e a fine di decade vengono spediti, assieme ai titoli apodissari estinti nella decade stessa, all'ufficio competente della Direzione generale, per' esservi conservati, a norma delle speciali istruzioni.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva