Art. 18

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 18, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]L'anno, per l'esercizio delle funzioni dei delegati al Consiglio di amministrazione, ai termini dello statuto, s'intende che abbia principio e durata da una sessione ordinaria all'altra del Consiglio generale.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art18 · fonte su Normattiva