Art. 18
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[1](Art. 18, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]L'anno, per l'esercizio delle funzioni dei delegati al Consiglio di amministrazione, ai termini dello statuto, s'intende che abbia principio e durata da una sessione ordinaria all'altra del Consiglio generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva