Art. 183

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[1](Art. 183, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Gli assegni bancari, impressi su carta filigranata, si staccano da foglio madre e figlia, e portano la formola di obbligazione:

[3]«Il Banco di Sicilia paghera' a vista per questo assegno bancario a N. N. lire... ».

[4]Portano inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifre, in lettere ed a perforazione, che non puo' eccedere L. 50.000; il luogo e la data di emissione e la firma del rappresentante o corrispondente incaricato del rilascio.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art183 · fonte su Normattiva