Art. 186
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[1](Art. 186, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Banco risponde solamente della capacita' della parte prendente e della autenticita' della firma di essa, tanto per i vaglia, quanto per gli assegni bancari.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva