Art. 19
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[1](Art. 19, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Qualora nelle votazioni per le elezioni, dopo due prove consecutive, nessuno dei candidati abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede a ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione.
[3]A parita' di voti s'intende eletto il maggiore di eta'.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva