Art. 196
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[1](Art. 196, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il cassiere e l'incaricato dei conti correnti sono di pieno diritto garanti e materialmente responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda, ai termini dell'articolo precedente, dei rimborsi eseguiti.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva