Art. 196

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[1](Art. 196, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il cassiere e l'incaricato dei conti correnti sono di pieno diritto garanti e materialmente responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda, ai termini dell'articolo precedente, dei rimborsi eseguiti.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art196 · fonte su Normattiva