Art. 198
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[1](Art. 198, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il ritiro di tutta la somma versata, nonche' degli interessi maturati, porta seco la estinzione del conto corrente.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva