Art. 206

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 206, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il valore del deposito e' dichiarato dal depositante, ed il Banco non assume alcuna responsabilita' circa il contenuto, dovendo soltanto rispondere della integrita' dei suggelli.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art206 · fonte su Normattiva