Art. 207
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[1](Art. 207, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto l908, n. 615).
[2]I depositi non possono esser fatti per somma dichiarata inferiore a lire cinquemila ne' avere una durata maggiore di sei mesi, salvo rinnovazione alla scadenza.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva