Art. 209
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[1](Art. 209, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il documento o ricevuta del deposito e' nominativo e personale, e non e' trasmissibile per via di girata.
[3]In caso di smarrimento del documento medesimo, il depositante o i suoi eredi, o il procuratore munito di speciale ed autentico mandato, possono ritirare il deposito, rilasciando al Banco una legale ricevuta autenticata da notaio e debitamente registrata.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva