Art. 209

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[1](Art. 209, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il documento o ricevuta del deposito e' nominativo e personale, e non e' trasmissibile per via di girata.

[3]In caso di smarrimento del documento medesimo, il depositante o i suoi eredi, o il procuratore munito di speciale ed autentico mandato, possono ritirare il deposito, rilasciando al Banco una legale ricevuta autenticata da notaio e debitamente registrata.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art209 · fonte su Normattiva