Art. 210
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[1](Art. 210, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]I diritti, che esige il Banco per tali operazioni, sono determinati dal Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 30, lettera d).
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva