Art. 213

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[1](Art. 213, reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n.615).

[2]Qualora scorso il semestre nel quale fu fatto il deposito, il depositante si presenti pel distacco delle cedole, o per la rinnovazione pura e semplice del deposito, deve pagare un sol diritto pel semestre incominciato e per la conseguente rinnovazione, la quale si intende fatta con la decorrenza dal giorno della scadenza del precedente semestre.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art213 · fonte su Normattiva