Art. 214
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[1](Art. 214, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il depositante che voglia ritirare il deposito, o staccare le cedole, ai termini dell'articolo precedente, deve uniformarsi in tutto al disposto dell'art. 132 per il preavviso da dare allo stabilimento.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva