Art. 226
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[1](Art. 226, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]In caso di mancato pagamento dell'effetto, la consegna di esso e del protesto relativo e' subordinata al rimborso delle spese all'uopo occorse ed al pagamento di quanto altro possa esser dovuto, come se l'incasso si fosse effettuato.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva