Art. 228
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((L'Istituto ha facolta' d'incaricarsi, contro provvisione, fissata dal Consiglio di amministrazione, e rimborso delle spese, della compra e della vendita di titoli per conto di terzi, a norma dello statuto.
[2]Ogni commissione di tal genere deve essere data per iscritto)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva