Art. 23
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[1](Art. 23, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]I revisori dei conti possono farsi coadiuvare da impiegati del Banco designati dal direttore generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva