Art. 230
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[1](Art. 230, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Scorso infruttuosamente il decimo giorno dall'avviso, dato al committente, della disponibilita' dei titoli acquistati, senza che egli si curi di ritirarli, il Banco li costituira' in deposito libero aperto intestato al committente stesso, a cui debito decorrera' la provvigione relativa.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva