Art. 232
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[1](Art. 232, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Banco, nelle operazioni di vendita, cura, all'atto della regolazione dei conti, l'incasso della provvigione, che gli e' dovuta, e il rimborso delle spese.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva